La figura del contadino e gli adempimenti fiscali

E’ importante distinguere tra due figure professionali che operano nel settore agricolo: l’agricoltore diretto e l’imprenditore agricolo.

Agricoltore diretto

Per coltivatore diretto s’intende l’imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all’allevamento del bestiame ed attività connesse. E’ spesso un soggetto che ha ereditato l’azienda agricola da genitori o nonni, e che svolge l’attività con una visione tradizionale e familiare.

Per ottenere la qualifica di coltivatore diretto è necessario essere in possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi: deve contribuire, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale, con un numero di giornate annue non inferiore a 104.

Qualora la lavorazione del fondo necessitasse di un numero di giornate inferiore, il coltivatore non potrà usufruire della qualifica e del relativo regime previdenziale INPS. L’attività deve inoltre essere svolta in modo abituale e prevalente, o dovrà occupare il lavoratore per la maggior parte di tempo e dovrà costituire la fonte di reddito principale. Il coltivatore diretto gode attualmente di un unico esclusivo privilegio: quello relativo al diritto di prelazione in caso di compravendita di terreni agricoli.

Imprenditore agricolo

L’imprenditore agricolo è spesso un soggetto che ha scelto di intraprendere la carriera agricola per motivi professionali o economici, e che adotta una visione più imprenditoriale dell’attività. E’ un soggetto che esercita professionalmente una o più attività agricole. Può assumere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) se sussistono ulteriori requisiti, sia in riferimento al tempo lavorativo dedicato all’attività (almeno 50%) e all’ammontare dei ricavi rispetto al reddito (almeno 50%), sia in riferimento alle competenze professionali.

In sintesi, la principale differenza tra le due figure risiede nel fatto che il coltivatore diretto svolge il lavoro direttamente o con l’aiuto della propria famiglia, mentre l’imprenditore agricolo può avvalersi di manodopera esterna. Entrambe le figure godono di agevolazioni fiscali e creditizie, ma rappresentano modi diversi di gestire e lavorare la terra.

In materia fiscale, nel settore agricolo, è possibile adottare, a scelta, uno tra tre diversi tipi di regimi IVA:

  1. Il regime IVA di esonero. Si tratta del regime naturale per gli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a € 7.000. Questo regime consente all’imprenditore agricolo di essere esonerato da qualunque adempimento ai fini IVA. L’unico adempimento a cui sottostare è la conservazione e la numerazione progressiva di tutte le fatture di acquisto ricevute. L’imprenditore agricolo in regime di esonero deve anche conservare copia delle autofatture emesse da parte degli acquirenti. Gli acquirenti dell’imprenditore in regime di esonero devono emettere autofattura, in luogo dell’emissione della fattura da parte del cedente. In questo modo la vendita è certificata ed è concretamente applicato il regime di esonero. Questo regime consente anche l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA e IRAP.

  2. Il regime speciale. È il regime naturale per gli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo superiore a € 7.000 che effettuano cessioni di prodotti. Per l’imprenditore agricolo, costituisce il regime IVA “naturale”. Tale regime prevede la detrazione dell’IVA, non sulla base degli acquisti effettuati, bensì sulla base di percentuali di compensazione. Si tratta di stime, determinate da apposito Decreto Ministeriale. Chi che adotta questo regime è chiamato ad applicare alle cessioni di prodotti agricoli l’aliquota prevista per il bene ceduto versando solamente l’IVA che risulta a debito dopo l’applicazione della percentuale di compensazione. Le fatture di vendita vengono emesse applicando le aliquote IVA ordinarie (4%, 10% e 22%) ma viene versata la differenza fra l’aliquota ordinaria e quella di compensazione, che mitiga la percentuale di IVA ordinaria. Suddetto regime si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli.

  3. Il regime ordinario. Si applica solo a seguito di apposita opzione da effettuare in sede di dichiarazione IVA. La scelta vincola il soggetto, fino a revoca, e comunque per un periodo minimo di tre anni. In tale regime l’IVA dovuta si determina sulla base della differenza tra l’IVA a debito derivante dalla cessione di beni o servizi e l’IVA a credito sugli acquisti, anche di beni strumentali.

Figura lavorativa

L’operaio agricolo, detto anche bracciante agricolo, è il lavoratore subordinato che presta la propria opera presso un’azienda agricola, un ente, un consorzio o una cooperativa. La sua attività ha generalmente carattere esecutivo e può essere esclusivamente manuale o richiedere l’utilizzo di specifici macchinari.

Le mansioni dell’operaio agricolo, o bracciante agricolo, sono varie: si occupa principalmente della coltivazione e raccolta.

Tuttavia esse non riguardano soltanto con le colture: quando nell’azienda agricola sono presenti anche animali, il lavoratore dovrà curare la loro crescita, occuparsi della pulizia delle stalle, dare loro da mangiare e curare la loro igiene.

Il contratto di un bracciante: tempo determinato

L’operaio agricolo può lavorare per aziende e imprenditori con un contratto a tempo indeterminato o con scadenza. La professione è molto spesso stagionale, in quanto dipende dal clima e dai tempi di semina e di raccolta, ed è comune che questa figura abbia un contratto lavorativo a tempo determinato (OTD). Esistono tre tipologie di contratto:

  1. Per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario.

  2. Per l’esecuzione di più lavori stagionali con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate. In questo caso, nel contratto dovranno essere stabilite le giornate in cui il lavoratore agricolo lavorerà e per le quali darà la propria disponibilità.

  3. Per l’esecuzione di lavori di durata superiore a 180 giorni nell’arco dei dodici mesi. Una volta trascorsi i 180 giorni, il bracciante agricolo potrà richiedere in forma scritta l’assunzione a tempo indeterminato.

Prestazione occasionale

Introdotta per la prima volta nel 2017, la prestazione occasionale è destinata a far fronte a eventuali esigenze lavorative temporanee e occasionali ed è gestibile mediante un’apposita piattaforma informatica messa a disposizione dall’INPS. Per poterne usufruire, i datori di lavoro devono registrarsi e alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale, per poi procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa.

Assunzione congiunta

Si tratta di una casistica particolare in cui si possono avere due datori di lavoro diversi con due contratti part-time. È possibile per le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di imprese o legate da un contratto di rete.

Qualifiche e competenze richieste

Non sono richieste qualifiche specifiche, anche se, per quanto concerne l’uso di macchinari specifici, è necessaria almeno un po’ di esperienza. Anche in questo caso potrebbe essere possibile cominciare da zero dietro un’adeguata supervisione. Gli obblighi basilari sono avere un’età minima di 16 anni e aver assolto l’obbligo scolastico per un periodo di 10 anni.

Il tirocinio

Il tirocinio invece, è un periodo di formazione all’interno di un’azienda o, in generale, in ambito lavorativo, che mira a far acquisire competenze ed esperienza sul campo a chi sta seguendo un percorso di studi o di reinserimento al lavoro.Le tipologie di tirocinio sono sostanzialmente due:

  • Curricolare: parte integrante di un percorso di studi, solitamente non prevede retribuzione, ma l’ottenimento di crediti formativi.

  • Extracurricolare: finalizzato all’inserimento nel mercato del lavoro al termine di un percorso di studi, è su base volontaria e prevede una retribuzione minima obbligatoria.

Oltre a queste due macrocategorie, il tirocinio può essere suddiviso in altre tre tipologie, che si caratterizzano prevalentemente per il tipo di inquadramento aziendale, gli scopi formativi e il percorso professionale all’interno del quale si inseriscono:

  • Stage: anche se è possibile percepire un’indennità mensile, non è da considerarsi un vero e proprio contratto di lavoro, bensì un periodo di pura formazione.

  • Apprendistato: è un contratto di lavoro subordinato con tutele e diritti simili agli altri dipendenti: è prevalentemente finalizzato all’inserimento diretto in azienda.

  • Praticantato: rivolto prevalentemente a chi deve ottenere un’abilitazione che richiede l’iscrizione a un albo o a un ordine.

Contratti di rete

Il contratto di rete è un accordo con il quale due o più imprenditori, sulla base di un
programma condiviso, possono:
• collaborare fra loro secondo i rispettivi ambiti di attività;
• scambiarsi informazioni, know how o prestazioni di natura produttiva, commerciale,
tecnica o tecnologica;
• esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto di rete presenta molteplici vantaggi per accrescere, individualmente e
collettivamente, la capacità innovativa e la competitività dei partecipanti alla rete, in quanto permette di:
– completare la gamma produttiva e ampliare l’offerta commerciale;
– consolidare la posizione nella filiera;
– elevare la propria specializzazione e superare la dimensione limitata: le piccole e micro imprese possono ampliare la propria attività senza affrontare grandi investimenti e senza perdere la propria identità;
– acquisire maggiore visibilità e garanzia verso terzi;
– ottimizzare i costi: la negoziazione come gruppo permette di ottenere condizioni più
favorevoli per l’acquisto di beni, servizi e utilità comuni, a cui si aggiunge la ripartizione delle spese fra i partecipanti (economie di scala).
– usufruire di maggiore flessibilità: a differenza di altre forme di aggregazione, non vi sono vincoli legati a fattori territoriali, settoriali o dimensionali;
– raggiungere i mercati esteri e realizzare progetti di internazionalizzazione.